MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 08 agosto 2019
Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
Art. 1
Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo
1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall’art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell’art. 1, comma 501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019.
Art. 2
Trattamento dei dati personali
1. Nell’esercizio delle attività connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la commissione tecnica, attese le sue specifiche competenze e l’indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all’ambito di operatività riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Consap S.p.a., in virtù di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su delega della commissione tecnica, per tutta la durata delle attività della segreteria tecnica. Il rapporto è regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all’art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della commissione tecnica di Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.
Art. 3
Modifiche al decreto del 10 maggio 2019
1. La lettera a) dell’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è sostituita dalla seguente:
«a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;».
2. L’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è modificato, altresì, come segue:
a) al comma 1 la lettera h) è soppressa;
b) al comma 2, lettere f) e g), e al comma 3 la parola «autenticata» è soppressa.
3. L’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole «apposita richiesta che», sono inserite le parole «, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento,»;
b) al comma 2, le parole «inerenti alla» sono sostituite dalle parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella». Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «A richiesta della commissione tecnica, l’Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall’art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalità concordate con la commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, nonché integrità e riservatezza.»;
c) al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal comma 502-bis dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR e, nell’erogazione degli indennizzi dovuti agli stessi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.».
4. All’art. 10, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma sono stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica, che individua, nel rispetto dei principi di minimizzazione, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza dei dati, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, della perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, anche accidentale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».
Art. 4
Controllo e pubblicazione
1. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
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