MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 agosto 2013
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1
I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Art. 2
I finanziamenti accordati, ai sensi dell’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 3
Alle garanzie dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni del decreto n. 90161 del 14 novembre 2012 di cui al preambolo.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 settembre 2013, n. 227.