MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 febbraio 2022
Composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
b) Commissione: la Commissione centrale per i revisori legali istituita ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo;
c) «MEF»: il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la composizione e i compiti della Commissione, e provvede altresì a stabilirne i criteri di nomina e le modalità di funzionamento.
2. La Commissione in relazione all’esercizio delle competenze attribuite al MEF ai sensi del decreto legislativo, svolge compiti, in particolare, in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio;
b) tenuta del registro dei revisori legali;
c) esercizio dei poteri di vigilanza del MEF.
Art. 3
Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da nove componenti effettivi:
a) un componente, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze e scelto tra i magistrati civili, amministrativi o contabili, anche a riposo;
b) un dirigente del MEF, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;
c) un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;
d) un componente designato dal Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa;
e) un rappresentante della Banca d’Italia, designato dal Governatore della Banca d’Italia;
f) quattro revisori legali designati dal MEF, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi indicati nei punti da b) ad f) viene designato un supplente, con le modalità di cui al comma 1. Il componente supplente partecipa alle riunioni della Commissione in caso di impedimento del componente effettivo, qualora questo comunichi con congruo preavviso la propria assenza, anche solo direttamente al supplente, con qualunque mezzo idoneo, nei tempi che ne consentano la convocazione in sostituzione.
3. Tutti i componenti indicati ai punti da b) ad f) del comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche.
4. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, acquisite le designazioni da parte delle amministrazioni interessate. La Commissione, nel corso della prima riunione utile, elegge il vicepresidente tra i propri componenti effettivi.
5. I componenti di cui al comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti non devono avere a loro carico, nei cinque anni precedenti alla nomina, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari risultati dal registro dei revisori legali, ovvero da altri albi o registri professionali. A tal fine, all’atto dell’assunzione delle funzioni, i componenti effettivi e quelli supplenti presentano una dichiarazione di trasparenza. Se il provvedimento di sospensione o sanzionatorio viene emanato in costanza dello svolgimento dell’incarico, il componente decade e l’amministrazione che lo ha designato procede ad una nuova designazione.
Art. 4
Durata della Commissione
1. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non più di una volta, per un analogo periodo di tempo.
Art. 5
Modalità di funzionamento
1. Le riunioni della Commissione sono convocate a cura del Presidente, e sono presiedute da questo o, in sua assenza, dal vicepresidente, con l’assistenza del personale di segreteria individuato ai sensi del comma 2 e nominato con provvedimento dell’Ispettore generale capo di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; di ogni seduta viene redatto un verbale. Le riunioni possono svolgersi in presenza, nel luogo fissato dal Presidente, ovvero in modalità telematica, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti nel numero minimo di cui al comma 3.
2. La Commissione si avvale, per i servizi di segreteria e di supporto per le attività connesse all’esercizio del potere di vigilanza da parte del MEF, ivi compresa l’assistenza nel corso delle riunioni sia alla Commissione che alle eventuali sottocommissioni di cui al comma 6, di personale appartenente alla III area funzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, per un massimo di sei unità presenti anche congiuntamente per un massimo di quattro unità alle riunioni della Commissione.
3. Le riunioni della Commissione non possono aver luogo in caso di assenza contemporanea del Presidente e del vicepresidente e, in tal caso, il componente più anziano d’età provvederà a redigere un verbale di rinvio della convocazione, che dovrà successivamente essere indetta dal Presidente; la Commissione è validamente costituita con la partecipazione di sette componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente, e le relative proposte sono assunte a maggioranza; in caso di parità nella votazione, prevarrà il parere espresso dal Presidente o, in sua assenza, quello espresso dal vicepresidente.
4. Se durante lo svolgimento delle riunioni un componente della Commissione si trova in posizione di conflitto di interessi in relazione ad un caso specifico, lo stesso si astiene dalla decisione. Se per effetto dell’astensione il numero dei componenti legittimati ad esprimersi risulta inferiore al numero che consente la valida costituzione della Commissione, la relativa deliberazione non può essere assunta.
5. Ciascun componente della Commissione, il personale di cui al comma 2, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione, è tenuto al segreto sulle notizie, gli atti ed i documenti di cui viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio.
6. La Commissione può prevedere la costituzione di sottocommissioni composte da un numero di componenti, scelti tra effettivi e supplenti, pari ad almeno tre. Ad ogni riunione della sottocommissione partecipa anche un funzionario di cui al comma 2. La Commissione dispone altresì la soppressione delle sottocommissioni.
7. Le sottocommissioni di cui al comma 6 sono costituite o soppresse con provvedimento del Presidente della Commissione, nel quale sono indicati i nominativi dei partecipanti e i compiti di esame, di approfondimento e di supporto istruttorio ad essa affidati.
Art. 6
Compiti della Commissione
1. La Commissione esercita la propria funzione attraverso lo svolgimento dei compiti e delle attività specificamente previsti dai regolamenti di attuazione del decreto legislativo.
2. Sono attribuiti alla Commissione, in aggiunta a quanto indicato nel comma 1, i seguenti compiti:
a) acquisire, anche presso l’interessato, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate di cui è comunque venuta a conoscenza, informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’abilitazione, dandone tempestivamente notizia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza ai fini dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) affidare ad un proprio componente l’incarico di predisporre una relazione sui fatti oggetto delle segnalazioni o delle notizie.
Art. 7
Compensi
1. Ai componenti della Commissione, delle sottocommissioni e al personale di cui all’art. 5, comma 2, è corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. I gettoni spettanti ai componenti della Commissione, delle sottocommissioni e al personale di cui all’art. 5, comma 2, graveranno sul fondo incrementato dai contributi annuali degli iscritti di cui al richiamato art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come altre eventuali spese destinate al funzionamento della Commissione medesima.
Art. 8
Disposizione transitoria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 24 settembre 2012.
2. A decorrere dalla data del decreto di cui all’art. 3, comma 4, cessano le funzioni della Commissione centrale nominata con decreto ministeriale del 23 giugno 2021.
3. Il limite del mandato di cui all’art. 4 decorre dalla data di costituzione della Commissione nominata ai sensi del presente decreto.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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