MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 gennaio 2018
Modifiche all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti da parte dei soggetti di cui all’art. 17 ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Articolo 1
(Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti)
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, nonché dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole «delle pubbliche amministrazioni e delle società ivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni e società”» sono sostituite dalle seguenti: «delle pubbliche amministrazioni, delle fondazioni, degli enti e delle società ivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società”»;
b) ovunque ricorrano congiuntamente le parole «pubbliche amministrazioni e società» ovvero «pubbliche amministrazioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società»;
c) ovunque ricorra la parola «società» è sostituita dalle seguenti «fondazioni, enti e società»;
d) l’articolo 5-ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 5-ter (Individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società)
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, di cui al comma 1 -bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 -bis dello stesso art. 17-ter agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. L’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Solo per l’anno 2017 il suddetto elenco è pubblicato entro il 19 dicembre con effetti a valere per l’anno 2018. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente.
3. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
4. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
5. Nell’ambito delle società controllate di cui al comma 1 -bis, lettere a), b), dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1 -bis e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 -bis o da enti e società di cui alle lettere Oa), Ob), a) e c) e/o da società controllate da queste ultime. »;
g) all’articolo 7 le parole da «pubbliche amministrazioni» fino a «d’imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società per le quali questi soggetti sono debitori d’imposta.».
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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