MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 settembre 2021
Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2021, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2021 all’IVASS
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2021 all’IVASS dai soggetti di cui all’art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura di seguito indicata:
a) 0,46 per mille dei premi incassati nel 2020 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2020 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al comma 1, i premi incassati nell’esercizio 2020 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata con provvedimento dell’IVASS del 7 novembre 2019, n. 91, in misura pari al 4,12 per cento dei predetti premi.
Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2021
1. Il contributo di vigilanza per l’anno 2021 è versato direttamente all’IVASS, nei termini di cui all’art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell’IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, consultabile sul sito internet dell’Istituto nella sezione Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS – Provvedimenti normativi.