MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 agosto 2020
Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per istruzione diverse da quelle universitarie
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1 erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale e’ stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022.
4. Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con le modalita’ di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
5. Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Art. 2
Modalita’ di trasmissione telematica
1. Le modalita’ per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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