MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 gennaio 2014
Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Art. 1
1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all’approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);
– Cassa nazionale del notariato;
– Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);
– Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);
– Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);
– Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
– Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);
– Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);
– Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);
– Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).
2. Le modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l’Agenzia delle entrate.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 gennaio 2014, n. 16.