MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 gennaio 2014

Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Art. 1

1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all’approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:

– Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

– Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);

– Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);

– Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);

– Cassa nazionale del notariato;

– Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);

– Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);

– Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);

– Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

– Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);

– Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);

– Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);

– Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

2. Le modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l’Agenzia delle entrate.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 gennaio 2014, n. 16.