MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 gennaio 2018
Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Intemational Financial Reporting Standard 15, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater; del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Articolo 1
(Costi per il contratto)
I costi incrementali per l’ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l’adempimento del contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95 dell’IFRS 15, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell’articolo 108 del TUIR.
Articolo 2
(Corrispettivi variabili)
Le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell’IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse.
Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell’articolo 109 del TUIR.
Articolo 3
(Vendita con reso)
L’importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell’Appendice B dell’IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 107 del TUIR; conseguentemente, l’importo corrispondente all’attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione.
Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell’articolo 109 del TUIR.
Articolo 4
(Disposizioni ai fini Irap)
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Articolo 5
(Decorrenza)
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 - Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività…
- MINISTERO FINANZE - Circolare 17 gennaio 2022, n. 3 - Revisione legale dei conti. Obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Recupero del debito formativo ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n.…
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 21 aprile 2023 - Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale n. 211 del 20 novembre 2023 - Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo…
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 31 maggio 2023 - Soppressione delle commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…