MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 agosto 2017
Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi
Art. 1
Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
Al paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Al solo fine» sono sostituite dalle seguenti «Al fine»;
b) dopo le parole «necessariamente prima del riaccertamento ordinario» sono inserite le seguenti «, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa».
Art. 2
Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
Al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1, le seguenti parole «Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica non consente – contemporaneamente – di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati.» sono sostituite dalle seguenti «Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.»;
b) al paragrafo 1, dopo le parole «e le sue società controllate e partecipate», sono inserite le seguenti «Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.»
c) Al paragrafo 1, dopo le parole «incluso il risultato economico.», sono inserite le seguenti «Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell’ente locale e devono:
seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.»;
d) al paragrafo 1, le parole «dal 2015, per tutti gli enti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017.» sono sostituite dalle seguenti «dall’esercizio 2016, con riferimento all’esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:
gli enti non sperimentatori possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2017, con riferimento all’esercizio 2016;
i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017;»;
e) al paragrafo 1, dopo le parole «e dai relativi allegati», sono inserite le seguenti «(relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di revisione);»;
f) al paragrafo 1, dopo le parole «a quello di riferimento» sono inserite le seguenti «, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.»;
g) Al paragrafo 2, le parole da «1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica» a «o al 10 per cento se trattasi di società quotata.» sono sostituite dalle seguenti « gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.»;
h) al paragrafo 3.1, dopo le parole «- totale dei ricavi caratteristici.» sono inserite le seguenti «In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.»;
i) al paragrafo 3.1, dopo le parole «che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.» sono inserite le seguenti «A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.»;
l) al paragrafo 3.1, dopo le parole «riguardanti il perimetro sanitario. In ogni caso,» sono inserite le seguenti «salvo il caso dell’affidamento diretto,»;
m) al paragrafo 3.1, dopo le parole «e altre calamità naturali).» Sono inserite le seguenti «Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.»;
n) al paragrafo 3.2, la parola «agosto» è sostituita dalla seguente «luglio»;
o) al paragrafo 3.2 dopo le parole «nella nota integrativa del bilancio consolidato.» sono inserite le seguenti «.Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa (1)
la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011.»;
p) alla fine del paragrafo 4.1 sono inserite le seguenti parole «La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:
a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento. »
q) al paragrafo 4.2, dopo le parole «l’accertamento delle eventuali differenze.» sono inserite le seguenti «Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:
le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.»;
r) al paragrafo 4.4, dopo le parole «partecipati (cd. Metodo proporzionale).» sono inserite le seguenti «Se l’ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.».
L’aggiornamento di cui al comma 1 si applica dall’esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017, salvo l’aggiornamento di cui al comma 1, lettera h), che si applica dall’esercizio 2019, con riferimento al bilancio consolidato 2018.
Art. 3
Allegato 6 – Piano dei conti integrato
Al piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
U.1.03.02.12.004 – Tirocini formativi extracurriculari;
U.1.03.02.19.999 – Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;
U.1.04.02.03.005 – Tirocini formativi curriculari;
2) è cancellata la seguente voce:
U.1.04.02.03.004 – Tirocini formativi;
3) è modificata la descrizione della seguente voce:
E.1.01.03.38.002 – Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo;
b) al piano dei conti economico di cui all’allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
2.1.2.01.10.004 – Tirocini formativi extracurriculari;
2.1.2.01.16.012 – Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;
2.3.1.02.03.005 – Tirocini formativi curriculari;
2) sono cancellate le seguenti voci:
2.1.2.01.07.002 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare;
2.2.1.02 – Ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare;
2.2.1.02.01 – Ammortamento mezzi di trasporto terrestri ad uso militare;
2.2.1.02.01.001 – Ammortamento mezzi di trasporto terrestri ad uso militare;
2.2.1.02.02 – Ammortamento mezzi di trasporto aerei ad uso militare;
2.2.1.02.02.001 – Ammortamento mezzi di trasporto aerei ad uso militare;
2.2.1.02.03 – Ammortamento mezzi di trasporto per vie d’acqua ad uso militare;
2.2.1.02.03.001 – Ammortamento mezzi di trasporto per vie d’acqua ad uso militare;
2.2.1.02.99 – Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso militare;
2.2.1.02.99.999 – Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso militare;
2.3.1.02.03.004 – Tirocini formativi;
3) è modificata la descrizione della seguente voce:
2.1.9.01.01.010 – Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG);
c) al piano dei conti patrimoniale di cui all’allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
1.3.2.02.06.07.005 – Crediti da alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile;
2.4.7.04.02.01.003 – Debiti per tirocini formativi curriculari;
2.4.7.04.03.01.002 – Debiti per tirocini formativi extracurriculari;
2) sono cancellate le seguenti voci:
2.4.7.04.02.01.003 – Debiti per tirocini formativi;
3) sono modificate le descrizioni delle seguenti voci;
1.3.2.02.08.01.001 – Crediti da Alienazione di software autoprodotto;
2.4.1.03.05.03.001 – Debiti per interessi passivi a Inps su finanziamenti a breve termine;
2.4.1.03.05.03.002 – Debiti per interessi passivi a Inail su finanziamenti a breve termine;
2.4.1.03.05.03.999 – Debiti per Interessi passivi a altri Enti di previdenza n.a.c. su finanziamenti a breve termine.
Con decorrenza 1° gennaio 2018, le modifiche del piano dei conti finanziario di cui al comma 1, lettera a), e quelle previste dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2017, sono recepite nell’allegato A decreto del dal Ministero dell’economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l’adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, al piano dei conti integrato. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del predetto decreto 9 giugno 2016, di tale aggiornamento è data comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.
L’aggiornamento di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Art. 4
Allegato 11 – Schema di bilancio consolidato
Allo schema del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo è soppressa la voce «Diritti reali di godimento»;
b) il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo è sostituito dal prospetto di cui all’allegato A;
c) la nota alla fine del Conto economico è soppressa.
L’aggiornamento di cui al comma 1 si applica dall’esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017.
Art. 5
Allegato 12
All’allegato n. 12/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono inserite le seguenti categorie:
1010177 – Addizionale regionale sul gas naturale
1010409 – Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all’art.16-bis del decreto-legge 95/2012.
Art. 6
Allegato 13 – Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata
Nell’elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all’allegato n. 13/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:
1010177 – Addizionale regionale sul gas naturale
1010409 – Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all’art.16-bis del decreto-legge 95/2012.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
————
(1) L’applicazione del decreto legislativo n. 130/2015 rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:
nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d’ordine e aggi e disaggi di emissione;
i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
non sono presenti i conti d’ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
l’avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E’ concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell’avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell’avviamento;
i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.
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