MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 dicembre 2013, n. 141
Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale
Art. 1
Dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria statale
1. A norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, le quietanze di cui agli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.
2. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili alle amministrazioni pubbliche istituzionalmente interessate le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati dalle tesorerie.
Art. 2
Versamenti all’Erario
1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell’Erario, la Banca d’Italia invia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato flussi telematici contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal Protocollo d’intesa, come modificato ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell’Erario è resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 3
Versamenti per la costituzione di depositi provvisori
1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori, la Banca d’Italia invia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, flussi telematici, contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal Protocollo d’intesa, come modificato ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori è resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. La restituzione dei depositi viene disposta dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell’Amministrazione nel cui interesse è stato costituito il deposito, mediante apposito ordine di restituzione che, nelle more della relativa dematerializzazione, è redatto su una modulistica uniforme predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d’Italia. Gli ordini di restituzione sono allegati al sottoconto giudiziale per la gestione dei depositi provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato.
4. All’atto della costituzione presso la tesoreria statale di depositi provvisori a cauta custodia, riguardanti valori diversi o partecipazioni azionarie, la Banca d’Italia emette una ricevuta che viene rilasciata al depositante.
Art. 4
Documentazione di attestazione del versamento
1. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale, bonifico bancario e postale e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione la Banca d’Italia non emette documenti cartacei che attestano il versamento. Le ricevute del versamento, rilasciate da Poste italiane s.p.a., dalle banche e dagli altri istituti di pagamento che hanno intermediato il versamento, hanno effetto liberatorio nei confronti del debitore, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, come previsto dall’articolo 1, comma 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dall’articolo 230, comma 3 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Per i versamenti effettuati tramite titoli di spesa telematici, emessi a valere sullo stanziamento di capitoli del bilancio statale o di amministrazioni autonome e sulle disponibilità depositate su conti aperti presso la tesoreria statale, i relativi flussi di rendicontazione riportano gli estremi della quietanza informatica ad attestazione dei versamenti medesimi.
3. Esclusivamente per i versamenti effettuati presso i propri sportelli le tesorerie rilasciano al versante, ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, una ricevuta di versamento che ha effetto liberatorio nei confronti del debitore, nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica.
Art. 5
Documentazione a corredo dei conti giudiziali
1. I flussi informatici di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono la documentazione giustificativa delle entrate prevista dall’articolo 633 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 a corredo dei conti giudiziali presentati dalla Banca d’Italia, quale istituto incaricato del servizio di tesoreria.
2. I flussi informatici di cui all’articolo 2 costituiscono la documentazione giustificativa dei versamenti effettuati all’entrata del bilancio statale da parte degli agenti della riscossione, in sede di presentazione dei conti giudiziali.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia procedono all’aggiornamento del Protocollo d’intesa, che disciplina gli aspetti operativi e tecnici della rendicontazione telematica delle entrate imputate all’Erario dello Stato e provvedono a regolare le modalità della rendicontazione telematica dei versamenti per depositi provvisori. Nel rispetto degli accordi stabiliti nell’ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione, nel Protocollo d’intesa sono definite le modalità di firma dei flussi telematici di cui agli articoli 2 e 3. L’aggiornamento del Protocollo d’intesa è condiviso dalla Corte dei conti. Gli aspetti tecnico-informatici del Protocollo d’intesa sono definiti sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia concordano la data di avvio delle procedure di cui al presente decreto, sentita la Corte dei Conti.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2013, n. 295.
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