MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 dicembre 2021

Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021;

e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) articolo 1, commi da 1 a 9, e articolo 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

i) articoli 1-ter, 5 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

j) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Articolo 2

(Modalità di applicazione dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-7P” e successive modificazioni)

1. Gli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, pari a 800.000 euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

2. Gli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta Sezione 3.12, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e pari a 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l’aiuto stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021.

Articolo 3

(Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-79”, e successive modificazioni)

1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentano all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì nell’autodichiarazione di cui al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni:

a) che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1é marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1é marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;

b) che l’importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l’intensità dell’aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

3. In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione di cui al presente articolo, nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell’aiuto ed eventualmente l’esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

2. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo • sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi muti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero l’importo da recupera dovrà essere effettivamente riversato. Con provvedi mento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo.