MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 marzo 2019
Modifiche al decreto 26 gennaio 2012, recante le modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis (Intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a.). – 1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. definiscono, con apposita convenzione, le modalità di intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. al fine di incrementare le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita, con contabilità separata, una sezione speciale alla quale accedono le operazioni individuate dalla convenzione e alimentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche con risorse provenienti da soggetti pubblici o privati, anche di origine europea. Tali ultime risorse sono versate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nello stesso esercizio finanziario in cui sono incassate. La sezione speciale può essere suddivisa in sotto-sezioni, ciascuna dotata di propria contabilità separata, alle quali accedono le operazioni individuate dalla suddetta convenzione.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, e dall’ulteriore disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la convenzione individua, tra l’altro, per la sezione speciale e per ciascuna sotto-sezione:
a) la tipologia di operazioni che accedono alla sezione speciale e a ciascuna sotto-sezione;
b) la percentuale integrativa di copertura degli interventi di garanzia, anche su portafogli di finanziamenti;
c) l’ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione minima di 5 milioni di euro in relazione alla sezione speciale e di 250 mila euro in relazione a ciascuna sotto-sezione, restando inteso che le dotazioni delle sotto-sezioni sono computate ai fini del calcolo della dotazione minima complessiva della sezione speciale.
4. Ai fini del presente articolo, l’art. 8 del presente decreto si applica anche alle sotto-sezioni di cui al comma 2.».