MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 12 febbraio 2021, n. 51
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
1. Al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 3, le parole «in ogni caso nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse; dopo le parole «di una nuova rivendita qualora» sono inserite le seguenti: «nei comuni interessati»; dopo le parole «salvo che» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e»; dopo le parole «in esercizio» sono inserite le seguenti: «in altro comune»;
2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Per l’individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell’ultimo censimento pubblicato dall’Istat.»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell’interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare.
4-ter. Ai fini dell’assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.»;
4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole «abitativi, commerciali,» è soppressa la seguente: «ovvero»; dopo le parole «aggregazione urbana,» sono inserite le seguenti: «della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi carenze dell’offerta in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la sussistenza dell’interesse del servizio»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta» sono sostituite dalle seguenti: «all’interesse del servizio»;
c) all’articolo 4:
1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
2) al comma 2, nella lettera g) alinea, dopo le parole «di cui all’articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e a condizione che la rivendita più vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,»;
3) al comma 2, lettera g), punto 6), le parole «equilibrare il rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla seguente: «servizio,»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il parametro di cui all’articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita più vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.»;
d) all’articolo 5, comma 3, lettera b), la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell’Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
e) all’articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I criteri previsti dall’articolo 2, considerata la particolarità dell’ubicazione e dell’utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino.»;
3) al comma 6, lettera b), la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell’Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
f) all’articolo 7:
1) al comma 2, lettera f), dopo le parole «flusso di pubblico» è inserita la seguente: «e» e le parole «la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse;
2) al comma 3, lettera c), le parole «, comunque non inferiore a 100 metri» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la frequentazione dell’esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;
4) al comma 3, lettera g), la parola «assenza» è sostituita dalla seguente «sussistenza»; la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell’Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all’articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.»;
g) all’articolo 8, comma 3:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la frequentazione dell’esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;
2) alla lettera f) la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell’Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;
h) all’articolo 9:
1) al comma 3, le parole da «il soggetto» fino a «oltre 1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino.»;
2) il comma 4 è abrogato;
i) all’articolo 10:
1) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. L’autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a:
a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
2) il comma 6 è abrogato;
l) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande»; dopo le parole «altresì consentite» sono inserite le seguenti: «, in qualsiasi periodo dell’anno,»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono soppresse e dopo le parole «all’articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l’impedimento all’esercizio dell’attività per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non può essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell’ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi.».
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