MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 12 giugno 2019
Modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all’agente della riscossione
Art. 1
Ambito di applicazione della dilazione di pagamento
1. I comuni e le province che, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ricorrono, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono chiedere all’agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali.
2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i carichi formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all’agente della riscossione e relativi alle annualità ricomprese dall’ente nel piano di riequilibrio.
Art. 2
Attività preliminari alla richiesta di rateazione
1. L’ente locale, prima di presentare l’istanza di rateazione, comunica all’agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deve indicare la durata del piano di riequilibrio.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione verifica che i carichi indicati dall’ente siano ricompresi tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall’ente locale in quanto conformi alle previsioni di cui all’articolo 4 del presente decreto.
Art. 3
Presentazione della richiesta della dilazione
1. L’ente locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all’agente della riscossione entro trenta giorni dalla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. La domanda conforme allo schema del piano di ammortamento rilasciato dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 2, comma 2, è redatta utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Alla richiesta di dilazione sono allegate, a pena di improcedibilità, copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento, di cui all’art. 243-bis, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione emette il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il pagamento della prima rata scade l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione del provvedimento; il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade l’ultimo giorno di ciascun mese.
3. Il pagamento delle rate del piano di dilazione è effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere dell’ente locale sulla base della delegazione di pagamento di cui all’art. 243-bis, comma 7-quinquies, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
4. Il Ministero dell’interno trasmette all’agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione all’agente della riscossione è effettuata mediante Posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo è indicato nel sito istituzionale dello stesso agente.
Art. 4
Durata della dilazione
1. La dilazione del pagamento può essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.
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