MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 12 ottobre 2017
Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all’erario ai sensi dell’art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2017
Art. 1
Nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l’anno 2017, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal:
a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nell’allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:
a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;
b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all’Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.
Nell’allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le entrate derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, riservate interamente all’Erario. Per tali fattispecie, le percentuali di riserva sono determinate nella misura fissa del 100%.
Art. 2
In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell’anno 2017 attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, la Struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate negli allegati A e B agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del presente decreto per la definitiva acquisizione all’Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalità di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della Regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalità di cui all’art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3
In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell’anno 2017 attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell’allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all’Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalità di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della Regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalità di cui all’art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 4
Nel computo delle spettanze da attribuire per l’anno 2017 alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, del presente decreto.
Art. 5
Con riferimento al gettito di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, già attribuito direttamente alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime, degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell’allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all’entrata in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all’art. 3, la Struttura di gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.
Art. 6
Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente decreto per l’anno 2018 e sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate.
Art. 7
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
Allegato B
(Testo dell’allegato)
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