MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 gennaio 2022, n. 19
Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani
Art. 1
Modifiche alle definizioni
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
«aa) “portafoglio finanziario”: il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori;
bb) “prodotti di investimento assicurativi”: i prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF;
cc) “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I del TUF;
dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».
Art. 2
Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati
1. All’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato può prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:
a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
b) investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest’ultimo è tenuto a fornire al soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.
2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.»;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;
2) le parole «per un importo inferiore a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «per importi inferiori a quelli indicati»;
d) al comma 7, le parole «direttamente o nell’ambito della prestazione del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF,» sono soppresse.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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