MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 settembre 2019
Modalità di rimborso dell’agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all’agente della riscossione delle somme anticipate
Art. 1
Modalità di rimborso delle somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite
1. Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall’agente della riscossione con le modalità previste dall’art. 26, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 2
Modalità di restituzione delle somme anticipate dall’agente della riscossione
1. La restituzione, a favore dell’agente della riscossione, delle somme da esso anticipate ai sensi dell’art. 1, relative a somme affluite al bilancio dello Stato, è effettuata, in relazione a ciascun ambito provinciale gestito, con le modalità individuate nei successivi commi del presente articolo.
2. La struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizza le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per accreditare sulle contabilità speciali, previste dall’art. 3, comma 2, del decreto direttoriale del 10 febbraio 2011, intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato, gli importi corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall’agente della riscossione. A tal fine, l’agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.
3. Gli agenti della riscossione gestiscono le risorse affluite sulle contabilità speciali ai sensi del comma 2, avendo cura di tenerle contabilmente separate dalle altre risorse gestite con le medesime contabilità speciali.
4. Il Dipartimento delle Finanze, su richiesta, di regola trimestrale, della struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate, accredita sulla predetta contabilità speciale n. 1778 le somme corrispondenti agli importi restituiti all’agente della riscossione ai sensi del comma 2, utilizzando le somme, nei limiti dello stanziamento annuale, del capitolo n. 3824 «Somme destinate ai rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – missione 29 – programma 5 – azione 3 «Restituzioni e rimborsi di imposte».
Art. 3
Rendicontazione
1. Gli agenti della riscossione rendicontano l’utilizzo delle somme accreditate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente decreto, secondo le ordinarie modalità stabilite per le contabilità speciali dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Art. 4
Modalità di restituzione delle somme anticipate dagli agenti della riscossione relative a enti creditori diversi dallo Stato
1. Relativamente agli enti creditori diversi dallo Stato, salvo quanto disposto dall’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l’agente della riscossione trattiene le somme anticipate ai sensi dell’art. 1 del presente decreto all’atto del riversamento delle somme riscosse per conto degli enti medesimi.
2. In deroga alle previsioni del comma 1, la restituzione agli agenti della riscossione delle somme rimborsate ai debitori ai sensi dell’art. 1 del presente decreto e relative a indebiti pagamenti di somme a titolo di Irap e di addizionale regionale all’Irpef, è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente decreto.
Art. 5
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, vengono meno le modalità transitorie di cui all’art. 57-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.