MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 14 agosto 2019

Rimborso delle minori entrate relative all’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l’occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) e al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità di applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonché della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 2

Definizioni

1. Per insegna di esercizio si deve intendere quella definita dal comma 6 dell’art. 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, che rinvia alla definizione contenuta nell’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale considera tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.

L’insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di cinque metri quadrati.

2. Per occupazioni di suolo pubblico si intendono quelle effettuate ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché quelle effettuate ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 3

Decorrenza

1. Le esenzioni dal pagamento dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 4

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dall’ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in base alla procedura di cui ai commi seguenti facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l’esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalità che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze.

Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

 3. Con riferimento all’annualità 2019, il Ministero dell’interno eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell’ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. L’importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al comma 2, della loro coerenza con le risultanze contabili dell’ultimo anno disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero dell’interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 e il conguaglio, anche negativo, per l’anno 2019, al netto di quanto già erogato ai sensi del comma 3. Conseguentemente, il Ministero dell’interno eroga con decreto dirigenziale il saldo ancora dovuto per l’anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme in caso di conguaglio negativo.

 6. Sulla base della comunicazione di cui al comma 5, il Ministero dell’interno eroga con decreto dirigenziale le somme dovute per l’anno 2020.

7. In caso di incapienza delle somme stanziate l’erogazione dei rimborsi è effettuata in misura proporzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.