MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 14 marzo 2022
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS-CNS)
Art. 1
Modifiche al decreto 11 marzo 2004
1.L’art. 1 del decreto 11 marzo 2004 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 1 (Definizione dei parametri della tessera sanitaria). – 1. Le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2.Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all’art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) le caratteristiche della componente CNS sono conformi con quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2004 e dal decreto 20 giugno 2011;
b) a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo il layout di cui al capitolo 1 dell’allegato B, sostituendo progressivamente le tessere TS-CNS generate con i loghi regionali di cui al capitolo 2 dell’allegato B, corrispondenti alla regione di assistenza dell’intestatario della tessera.
3.Le tessere sanitarie di cui ai commi 1 e 2:
a) sono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano e nel caso in cui il nome e/o il cognome registrati negli archivi del Ministero dell’economia e finanze comprendano caratteri diacritici, il cognome e nome dell’intestatario della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la prima contenente il dato con i segni diacritici e la seconda la relativa traslitterazione;
b) riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), laddove previsto sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome e Ministero della salute al Sistema TS;
c) sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze;
d) hanno la validità di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, per i quali viene emessa la Tessera sanitaria TS di cui al comma 1, la validità di un anno.
e) sono recapitate all’indirizzo risultante all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.»
2.Gli allegati A e B del decreto 11 marzo 2004 sono sostituiti dai nuovi allegati introdotti dal comma 1.
Art. 2
Copertura finanziaria
1.Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegati
(omissis)
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