MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 14 ottobre 2019
Modifiche ed integrazioni al decreto 3 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze
Art. 1
Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 1:
1) alla lettera b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.»;
2) la lettera h) è sostituita come di seguito:
«h) “Soggetto Indipendente”: uno o più soggetti qualificati indipendenti incaricati dal Ministero, previa indicazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.»;
b) all’art. 3, il comma 2 è abrogato;
c) all’art. 5:
1) al comma 1, lettera c), dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all’art. 7-bis»;
2) al comma 2, lettera a), la parola «commissione» è sostituita dalla parola «commissioni»;
d) all’art. 6, dopo le parole «la richiesta» è aggiunta la parola«è»;
e) all’art. 7:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole «seguente documentazione» sono aggiunte le seguenti parole: «trasmessa tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta dal gestore»;
1.2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
«g) piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’art. 5, comma 1 del decreto-legge.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il gestore mette a disposizione del soggetto indipendente tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta dallo stesso gestore, per le finalità di cui all’art. 20, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2019, n. 41, le istanze di concessione della garanzia con la relativa documentazione.»;
f) dopo l’art. 7 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 7-bis (Monitoraggio). – 1. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti (Servicer) fornisce i dati relativi al monitoraggio sull’andamento delle operazioni tramite la piattaforma informatica messa disposizione dal gestore e con la frequenza, almeno trimestrale, da questi comunicata. In allegato al presente decreto è indicato il contenuto minimo dei dati di monitoraggio. I dati richiesti e la loro frequenza possono essere modificati o integrati, anche con riferimento ad una specifica operazione, previa comunicazione del gestore ai soggetti interessati con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o ritardata trasmissione dei dati senza giustificato motivo, ovvero laddove dagli stessi emergano situazioni di criticità, il Ministero, anche su segnalazione del gestore, provvede a darne informazione all’autorità di vigilanza competente.»;
g) all’art. 8, al comma 1, le parole«delle finanze»sono soppresse e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
«c) non sia stato sostituito il soggetto incaricato della riscossione dei crediti, laddove si sia realizzata la fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, lettera f-bis) del decreto-legge.».
Allegato
DATI DI MONITORAGGIO
(Testo dell’allegato)
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