MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 15 dicembre 2017
Istituzione di una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «banche»: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del TUB;
b) «confidi»: i soggetti di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB ovvero iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB;
c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal gestore del Fondo ai sensi dell’art. 47 del TUB, cui è affidata l’amministrazione del Fondo;
d) «decreto-legge»: il decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
e) «disposizioni operative»: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;
f) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
g) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui è affidata la gestione del Fondo – Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.;
h) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria;
i) «Regolamento»: il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 9 novembre 2017, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 15 del decreto-legge;
j) «regolamenti de minimis»: in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
k) «Sezione speciale»: la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge;
l) «Soggetto gestore della misura»: il soggetto gestore dell’agevolazione di cui al decreto-legge – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia;
m) «soggetti beneficiari»: le PMI costituite ai sensi del decreto-legge;
n) «soggetti finanziatori»: le banche aderenti alla Convenzione di cui al comma 14, art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91;
o) «soggetti garanti»: i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge, istituisce la Sezione speciale del Fondo e disciplina i criteri e le modalità di accesso alla garanzia.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse destinate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 17, del decreto-legge, alla concessione in favore dei soggetti beneficiari della garanzia della Sezione speciale sono versate sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato «MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI», aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
2. Il Gestore del Fondo, verificato il versamento di cui al comma precedente, avvia l’operatività della Sezione speciale. Dell’avvio dell’operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
Art. 4
Operazioni ammissibili
1. Sono ammissibili alla garanzia della Sezione speciale i finanziamenti di cui all’art. 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge concessi dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari.
Art. 5
Modalità di concessione della garanzia
1. La garanzia diretta della Sezione speciale sulle operazioni di cui all’art. 4 è concessa su richiesta del soggetto finanziatore nella misura fissata dall’art. 7, comma 5 del regolamento. La garanzia diretta del Fondo copre l’80 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
2. La controgaranzia della Sezione speciale sulle operazioni di cui all’art. 4 è concessa su richiesta del soggetto garante nella misura fissata dall’art. 7, comma 5 del regolamento a condizione che la garanzia rilasciata dal soggetto garante non superi la percentuale massima di copertura dell’80 percento. Entro la predetta misura, la controgaranzia copre fino all’80 percento della somma liquidata dal soggetto garante al soggetto finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del soggetto garante.
3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, con le modalità previste dalle disposizioni operative.
4. Le operazioni di cui all’art. 4 sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale ai sensi dei regolamenti de minimis.
Art. 6
Modalità e criteri di selezione delle operazioni
1. Le operazioni di cui all’art. 4 sono ammesse alla garanzia della Sezione Speciale, a titolo gratuito e senza ulteriore valutazione del soggetto beneficiario da parte del Gestore del Fondo, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Soggetto gestore della misura e comunicate al Gestore del Fondo con tempi e modalità previsti dalle disposizioni operative di cui all’art. 8.
2. Alle operazioni di cui all’art. 4 è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Consiglio di gestione.
Art. 7
Gestione della Sezione speciale
1. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione delle risorse, può deliberare, su proposta del Gestore del Fondo, un incremento della ordinarie misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale, in ragione dei concreti profili di rischio delle operazioni ammesse alla garanzia e/o dell’andamento delle relative escussioni.
2. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all’intera dotazione finanziaria della Sezione speciale, il Gestore del Fondo interrompe l’operatività della Sezione speciale fino al versamento di nuove risorse, ovvero allo svincolo di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, secondo modalità da definire nelle disposizioni operative di cui al successivo art. 8.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni operative.
2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative in conformità alle norme contenute nel presente decreto. Le disposizioni operative così integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative nel sito internet del Fondo.
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