MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 16 ottobre 2020
Scambio automatico di informazioni su conti finanziari – Ulteriori giurisdizioni oggetto di comunicazione
Art. 1
(Obblighi di comunicazione delle informazioni su conti finanziari)
1. Al fine dell’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, per l’anno 2020, Antigua e Barbuda, Costa Rica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia e Turchia sono considerate giurisdizioni oggetto di comunicazione. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Agenzia delle entrate, le informazioni, relative al 2019, di cui all’articolo 3 del medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, riguardanti i suddetti Paesi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorità competente della giurisdizione considerata entro il 31 dicembre 2020.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.