MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 16 settembre 2013
Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell’art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) – imposta sulle transazioni finanziarie
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. L’imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà.”;
b) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole “strumenti finanziari partecipativi”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “o titoli rappresentativi”;
c) all’articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per lo specifico strumento finanziario di cui al comma 492. Qualora il contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti (se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso. Qualora le azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si assume, per prezzo di liquidazione, il valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del TUIR;”;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi;”;
d) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole “del valore della transazione” sono soppresse;
e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo, le parole “alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell’operazione su tali strumenti negli altri casi.” sono sostituite dalle seguenti: “: a) alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, semprechè non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
b) alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
c) alla data di sottoscrizione o emissione, ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“3. Ai soli fini del presente decreto e dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 492:
a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta;
b) le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), e i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera b) del precedente comma 1.”;
f) all’articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, le parole “o della scadenza” sono sostituite dalle parole “, della scadenza, del sottostante o del valore di riferimento; ai soli fini dell’assoggettamento ad imposta non costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante o del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purché il contratto sia già stato assoggettato ad imposta”;
2) al terzo periodo, le parole “in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto” sono sostituite dalle seguenti: “o in diminuzione, che non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento”;
3) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di modifica delle parti, l’imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante.” ;
g) all’articolo 9, comma 1, dopo il numero 4), sono inseriti i seguenti:
1) “4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto per la cessione o l’acquisto del diritto;”;
2) “11-bis) per le obbligazioni e titoli di debito, il numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;”;
h) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera b), dopo le parole “titoli di debito” sono aggiunte le seguenti: “, che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata”;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) le operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’IVASS;”;
c) alla lettera d), dopo la parola “conversione” sono aggiunte le seguenti: “, dello scambio o del rimborso”;
d) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
“d-bis) l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale;”;
e) alla lettera g), dopo le parole “dalla stessa società” sono aggiunte le seguenti: “, nonché tra OICR master e OICR feeder di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;”;
2) al comma 2, lettera b), è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta all’Agenzia delle entrate.”;
i) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “. CONSOB, sulla base delle informazioni ricevute, conferma il possesso dei requisiti necessari, entro i termini definiti con successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facoltà della CONSOB di chiedere documentazione integrativa; in tale caso, i termini decorrono dalla ricezione della suddetta documentazione. Nelle more del rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di equivalenza prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell’esenzione per l’attività di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si considerano equivalenti i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di negoziazione che siano:
a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco rdi.html)
oppure
b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR oppure
c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html)”;
2) al comma 3, lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per gli Stati ai quali non si applicano le citate direttive, il soggetto che agisce nell’ambito dell’attività di sostegno alla liquidità è ammesso a fruire dell’esenzione, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB; il predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza e per la risposta al richiedente. Il soggetto è tenuto a dimostrare di aver stipulato un contratto per lo svolgimento dell’attività direttamente con la società emittente del titolo azionario e, fatto salvo quanto previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni operative richieste dalla prassi di mercato ammessa denominata “Liquidity Enhancement Agreements” approvata dalla CONSOB e pubblicata nell’apposita sezione del sito internet dell’ESMA (http://www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity -Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares). L’attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che siano:
a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco rdi.html) oppure
b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR oppure
c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html).”;
3) al comma 5, ultimo periodo, la parola “fondi” è sostituita dalla seguente: “soggetti”.
j) nell’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
2) al comma 3, infine, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell’inclusione nella lista delle società di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.”.
Art. 2
1. Le modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera g), numero 2) e lettera h), numero 1), lettera a), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 settembre 2013, n. 221.
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