MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 18 dicembre 2020
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi
Art. 1
1.Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 10.000 volte l’annualità.
2.Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 10.000 volte l’annualità.
3.Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,01 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2
1.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.
Allegato
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,01 PER CENTO
Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
|---|---|
| da 0 a 20 | 9500,00 |
| da 21 a 30 | 9000,00 |
| da 31 a 40 | 8500,00 |
| da 41 a 45 | 8000,00 |
| da 46 a 50 | 7500,00 |
| da 51 a 53 | 7000,00 |
| da 54 a 56 | 6500,00 |
| da 57 a 60 | 6000,00 |
| da 61 a 63 | 5500,00 |
| da 64 a 66 | 5000,00 |
| da 67 a 69 | 4500,00 |
| da 70 a 72 | 4000,00 |
| da 73 a 75 | 3500,00 |
| da 76 a 78 | 3000,00 |
| da 79 a 82 | 2500,00 |
| da 83 a 86 | 2000,00 |
| da 87 a 92 | 1500,00 |
| da 93 a 99 | 1000,00 |