MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 18 maggio 2018

Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato

Art. 1

Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione

Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modifiche:

a) il paragrafo 8.4, è sostituito dal seguente:

«8.4. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

A tal fine il documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’ente illustrando principalmente:

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’ente;

2) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3) la gestione delle risorse umane;

4) i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

– ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

– al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

– all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;

b) alle spese con particolare riferimento:

– alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;

– agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;

– ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.»;

b) dopo il paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

«8.4.1. Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

a) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

d) l’organizzazione dell’ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.»;

c) dopo il paragrafo 11 è aggiunta l’appendice tecnica e l’esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato:

Appendice

(omissis)

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.