MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 18 marzo 2022
Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti
Art. 1
Riduzione temporanea delle aliquote di accisa
1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:
a) benzina: 643,24 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61euro per mille chilogrammi.
Art. 2
Compensazione dell’incremento dell’imposta sul valore aggiunto
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.
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