MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 19 ottobre 2020
Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie
Art. 1
Definizioni
1. Alla lettera m) del comma 1 dell’art. 1 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «scontrini fiscali» aggiungere le seguenti parole «, nonché i documenti commerciali validi ai fini fiscali».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
c) «i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS», i soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze;
d) «opposizione», l’opposizione del cittadino alla messa a disposizione all’Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie per le finalità della dichiarazione dei redditi pre-compilata;
e) «documento commerciale», il documento di cui al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il quale documenta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
f) «fattura», il documento di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i dati relativi alle operazioni di cui all’art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
h) «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Art. 2
Trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS
1. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.
2. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dei dati di cui al comma 1, anche dei seguenti ulteriori dati:
a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli artt. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
c) indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, di cui all’art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
3. Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo sono riportate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata
1. Con riferimento ai dati di cui al presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al decreto 31 luglio 2015 concernenti le modalità di opposizione.
Art. 4
Disponibilità dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata
1. Per le sole finalità di cui all’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 31 luglio 2015, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti, sulla base dei dati di cui all’art. 2 del presente decreto, effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento ai dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020:
a) ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione pre-compilata, il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS di cui al comma 2, dell’art. 5 del decreto 31 luglio 2015 include anche i dati di cui all’art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2;
b) le funzionalità di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all’art. 5-bis, comma 3, lettera b), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che l’inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso debba essere indicata obbligatoriamente anche la modalità di pagamento di cui all’art. 2 del presente decreto;
c) le funzionalità di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all’art. 5-bis, comma 3, lettera c), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che la modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso possa riguardare anche i dati di cui all’art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2;
d) le funzionalità di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all’art. 5-bis, comma 3, lettera e), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che il calcolo sia effettuato con esclusione delle spese sanitarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili.
3. L’Allegato B del decreto 31 luglio 2015 è sostituito dall’Allegato B del presente decreto.
4. Alla rubrica dell’art. 5 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti parole: «per la predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata».
Art. 5
Consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino
1. La consultazione delle spese sanitarie, attraverso le funzionalità del Sistema TS di cui all’art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015 riguarda anche i dati di cui all’art. 2, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2, secondo le modalità di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Al fine di consentire al cittadino l’eventuale integrazione della dichiarazione pre-compilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio 2020, è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il codice fiscale dell’assistito è cancellato dal Sistema TS.
Art. 6
Modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS
1. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volontà di adempiere agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di cui al comma 1, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono al Sistema TS, entro i termini di cui all’art. 2, comma 6-ter, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l’Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Art. 7
Termini di trasmissione dei dati al Sistema TS
1. La trasmissione dei dati di cui all’art. 2 del presente decreto è effettuata:
a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
2. I dati trasmessi oltre la scadenza di cui al presente articolo vengono memorizzati dal Sistema TS, per le finalità e le modalità di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2016, all’art. 1, comma 6 e all’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Art. 8
Semplificazione degli adempimenti fiscali
1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto assolve agli obblighi di cui:
a) alla dichiarazione dei redditi pre-compilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
b) alla trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
c) alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Art. 9
Disponibilità dei dati fiscali delle fatture all’Agenzia delle entrate
1. Per le sole finalità di cui all’art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta di cui al medesimo art. 10-bis, ad eccezione del codice fiscale dell’assistito, secondo le modalità da definirsi con il decreto attuativo del predetto art. 10-bis.
Art. 10
Disponibilità dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate
1. Per le sole finalità di cui all’art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali, secondo le modalità da definirsi con il decreto attuativo del predetto art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Allegato A
DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DALL’ASSISTITO AL SISTEMA TS DA PARTE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 3 COMMI 3 E 4 DEL DL 175/2014
(Testo dell’allegato)
Allegato B
DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI DA RENDERE DISPONIBILI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEL SISTEMA TS
(Testo dell’allegato)
Allegato C
DISCIPLINARE TECNICO RIGUARDANTE LA FUNZIONE DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N. 175 E ALL’ART. 5-QUINQUIES DEL DECRETO 31 LUGLIO 2015
1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilità 2016: “Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.”.
I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate può utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti attuativi della Ragioneria Generale dello Stato (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).
La funzione on-line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.
In virtù dell’art. 5-quinquies di modifica al decreto del 31 luglio 2015 e del presente decreto, il cittadino/assistito ha la possibilità di:
– Consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell’ambito della funzione Compilazione Assistita dell’applicazione on-line del 730 Pre-compilato dell’Agenzia delle entrate;
– Segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all’erogatore che valuta la correttezza del dato inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa.
– Consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione assistita dell’applicazione on-line 730-precompilato dell’Agenzia delle entrate per sé e per i soggetti a carico.
Il cittadino/assistito ha inoltre la possibilità di consultare le prestazioni farmaceutiche e specialistiche di cui ha usufruito nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Di seguito sono descritte:
1. le funzioni a disposizione del cittadino;
2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.
Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it.
2. FUNZIONALITÀ WEB DI CONSULTAZIONE
2.1 MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA
L’assistito/cittadino può accedere al sistema TS, tramite l’utilizzo:
– della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
– delle credenziali SPID.
In caso di inattività prolungata la sessione di autenticazione verrà chiusa automaticamente dal sistema e sarà quindi necessario autenticarsi nuovamente.
2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE
Il cittadino, attraverso l’applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:
1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all’Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca è possibile l’estrazione dei dati in formato Excel, con l’indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso.
2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell’ambito della Compilazione Assistita prevista di cui all’art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualità di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 pre-compilato on-line dell’Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa “autocertificati” dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.
3. dati delle prescrizioni di cui il cittadino ha usufruito nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; in questa sezione il cittadino prende visione dell’elenco delle prescrizioni mediche a lui intestate.
4. valore economico della spesa sanitaria SSN in relazione ai farmaci, dispositivi medici, prestazioni specialistiche di cui ha beneficiato a fronte di ricette mediche SSN.
2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI
2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE
L’assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:
– in un determinato anno di spesa
– filtrati per tipologia di voce di spesa
– filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie
La scelta può prevedere uno o più filtri contemporaneamente.
Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito può prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:
– Farmacie
– Strutture specialistiche
– Medici e Odontoiatri
– Parafarmacie
– Ottici
– Vendite al dettaglio di medicinali veterinari
– Professionisti sanitari di cui al D.M. 16 settembre 2016 (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari) e di cui al D.M. 22 novembre 2019 (Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario).
I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali.
– Le date di emissione e di pagamento
– L’importo in euro
– I dati dell’erogatore (tipologia e descrizione)
– La presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull’importo finale del documento originario Per ogni documento il cittadino può visualizzare:
– Il numero documento
– Partita IVA erogatore
– Le voci di spesa con:
– Tipo di spesa
– Importo in euro
– La modalità di pagamento (tracciato o contanti)
Il campo “Note” segnala al cittadino l’eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all’Agenzia delle entrate per la pre-compilazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
2.3.2 GRAFICI
Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.
2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI
I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, può essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito può visualizzare tale storicizzazione.
La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:
– Data di pagamento
– Importo
– Tipologia di spesa
– Codice fiscale cittadino
Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l’inserimento logico di un nuovo documento. Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.
2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI
Il cittadino/assistito ha la possibilità di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.
Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino può selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all’ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:
– Data emissione
– Importo complessivo documento
– Modalità di pagamento
– Numero documento
– Tipologia voce di spesa
– Importo voce di spesa
Il cittadino, inoltre, può segnalare che il documento non si riferisce ad una spesa da lui sostenuta oppure che mancano delle voci di spesa nel documento visualizzato.
Nell’elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l’avvenuta segnalazione.
Il cittadino può prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle già evidenziate.
2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE ASSISTITA
Il cittadino può accedere all’elenco dei documenti di spesa immessi nell’ambito della Compilazione Assistita prevista di cui all’art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino può prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l’Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo relativo al rigo E1 della dichiarazione, a valle dell’utilizzo della Compilazione Assistita da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell’elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria “autocertificati” dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.
Il cittadino può prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell’ambito della Compilazione Assistita del 730 Pre-compilato dell’agenzia delle entrate, in qualità di contribuente dichiarante.
2.5 DATI DELLE PRESCRIZIONI EROGATE IN AMBITO SSN
Il cittadino/assistito può prendere visione dei dati delle prescrizioni mediche di cui egli stesso ha usufruito nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; in questa sezione viene mostrato l’elenco delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche in un determinato periodo.
Per ogni prescrizione usufruita, il Sistema mostra:
– La tipologia di prescrizione (farmaceutica o specialistica)
– Il codice del prodotto / prestazione
– La descrizione del prodotto / prestazione
– Il numero di prodotti / prestazioni
– Il costo sostenuto dal cittadino (ticket, differenza con il generico)
– Dati del prescrittore
– Dati dell’erogatore
3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL’INVIANTE
Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.
A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l’erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l’intermediario delegato all’invio.
Le modalità con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:
– via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l’elenco dei pagamenti segnalati recanti l’indicazione dell’incongruenza
– con un web service per l’acquisizione da parte dell’erogatore/inviante del file con l’elenco delle segnalazioni recanti l’indicazione dell’incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nell’area dedicata al “730 – spese sanitarie” – documenti e specifiche tecniche.
Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato è da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l’operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potrà lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza.
A fronte del re-invio dell’inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell’elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all’attività dell’erogatore/intermediario.
Il cittadino può segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformità. La successiva segnalazione farà partire nuovamente l’iter della segnalazione all’inviante.
Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:
– dati relativi all’invio:
– numero protocollo invio
– data invio
– dati relativi al documento di spesa
– dati identificativi del documento di spesa
– data emissione
– data pagamento
– numero documento
– dati economici delle voci di spesa
– tipologia voce di spesa
– importo voce di spesa
4. LOG DEL SISTEMA TS
Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:
1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;
2. Data e ora dell’accesso;
3. Indirizzo IP chiamante;
4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio);
I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.
Inoltre i log file garantiscono:
1. la verifica della liceità del trattamento dei dati;
2. le caratteristiche di integrità e inalterabilità;
3. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
4. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l’accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.
I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.
I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS
Per le finalità di cui all’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l’anno corrente).
In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l’anno in corso e per i cinque anni precedenti.
In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell’anno in corso (es. 2018) e le due annualità disponibili (es. 2017 e 2016).
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- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 02 febbraio 2022 - Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 22 maggio 2023 - Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie,…
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