MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 22 dicembre 2017
Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai rimborsi da conto fiscale di cui all’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d’imposta a cui si riferiscono.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «struttura di gestione», l’apposita struttura individuata ai sensi dell’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) «ambito provinciale», la struttura territoriale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione e di Riscossione Sicilia S.p.A. competente per il rimborso;
c) «ufficio», l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il rimborso;
d) «data di erogabilità», la data a partire dalla quale il rimborso è erogabile ai sensi dell’art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 3
Adempimenti relativi ai pagamenti effettuati da struttura di gestione
1. La struttura di gestione, utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», effettua mediante accreditamento su conto il pagamento dei rimborsi di cui all’art. 1, sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali. In fase di predisposizione dell’accreditamento, la struttura di gestione aggiunge all’importo da rimborsare gli eventuali interessi di cui all’art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, maturati successivamente alla trasmissione dei dati di cui all’art. 4, comma 1, e alle disposizioni dei rimborsi di cui all’art. 5.
2. Ferma restando la priorità all’erogazione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto individuati ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i fondi disponibili sono utilizzati per l’erogazione dei rimborsi aventi, nell’ordine:
a) data di erogabilità più remota;
b) data di presentazione più remota;
c) periodo di riferimento, infra annuale o annuale, più remoto;
d) importo minore.
3. La struttura di gestione comunica gli esiti dell’attività di cui al comma 1 agli ambiti provinciali.
4. Nel caso di mancato accredito l’ufficio o l’ambito provinciale, per le attività di rispettiva competenza, si attiva per l’eliminazione delle cause che hanno determinato il mancato accredito.
5. Eventuali variazioni delle generalità dei beneficiari, ivi comprese quelle derivanti da cessioni di credito, e dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi continuano ad essere comunicate dai beneficiari, secondo le vigenti disposizioni, esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.
Art. 4
Attività degli ambiti provinciali
1. Per le richieste di rimborso effettuate ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, ivi compresi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso, ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione, da quelle eventualmente necessarie all’attività di riscossione che l’ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario. Ai fini delle attività di cui all’art. 3, l’ambito provinciale indica, tra l’altro, i codici IBAN e gli intestatari dei conti sui quali effettuare l’accreditamento.
2. Per i rimborsi di cui all’art. 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l’ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i codici IBAN e i dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
Art. 5
Attività degli uffici
1. Per le richieste di rimborso non effettuate con le modalità di cui all’art. 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, l’ufficio, prima di disporre il rimborso, chiede all’ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all’attività di riscossione che lo stesso ambito provinciale dovrà espletare nei confronti del beneficiario del rimborso. In tali casi, l’ufficio dispone un rimborso a favore del beneficiario e, sulla base delle informazioni di cui al periodo precedente, un pagamento a favore dell’ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione dei codici IBAN e dei dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.
Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di rimborsi erogabili mediante le modalità di cui all’art. 78, commi da 33 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ai relativi decreti concernenti l’istituzione e il funzionamento del conto fiscale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le contabilità speciali di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 1999, «Apertura di contabilità speciale per l’effettuazione dei rimborsi da conto fiscale», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, sono chiuse, restando temporaneamente aperte nel caso di pignoramenti in essere al 31 dicembre 2017 sino al completamento delle procedure esecutive.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente decreto.
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