MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 23 dicembre 2016
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro sulle successioni e donazioni
Art. 1
- Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l’annualità.
- Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l’annualità.
- Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017.
Allegato
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,1 PER CENTO
Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
---|---|
da 0 a 20 | 950,00 |
da 21 a 30 | 900,00 |
da 31 a 40 | 850,00 |
da 41 a 45 | 800,00 |
da 46 a 50 | 750,00 |
da 51 a 53 | 700,00 |
da 54 a 56 | 650,00 |
da 57 a 60 | 600,00 |
da 61 a 63 | 550,00 |
da 64 a 66 | 500,00 |
da 67 a 69 | 450,00 |
da 70 a 72 | 400,00 |
da 73 a 75 | 350,00 |
da 76 a 78 | 300,00 |
da 79 a 82 | 250,00 |
da 83 a 86 | 200,00 |
da 87 a 92 | 150,00 |
da 93 a 99 | 100,00 |
RELAZIONE
Il presente decreto, la cui emanazione è prevista dall’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rende necessario a seguito della modificazione della misura del saggio degli interessi legali, disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Il provvedimento è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, previste dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro e dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nonché dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che fanno riferimento diretto o indiretto alla misura del saggio legale di interesse.
Al riguardo si deve osservare che l’attuale quadro normativo individua nella modifica del saggio legale di interesse l’unico criterio di riferimento per la determinazione dei nuovi coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore dell’usufrutto. In tal modo il legislatore riconosce, di fatto, la natura convenzionale dei coefficienti indicati nel prospetto oggetto di modifica senza porre vincoli di natura attuariale alle variazioni periodiche dei coefficienti medesimi.
Ciò premesso è opportuno evidenziare che nella predisposizione del nuovo prospetto allegato al decreto si è tenuto conto del fatto che la riduzione del saggio legale di interesse comporta un aumento generalizzato dei valori dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie rispetto a quelli precedentemente in vigore.
Al fine di mantenere la coerenza del sistema che, come già detto, risulta essere di natura convenzionale, si è proceduto, quindi, a determinare i nuovi valori tenendo conto, in particolare, degli intervalli di età già previsti dal prospetto allegato alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, cui rinvia l’art. 13, comma 2, della stessa legge.
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