MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 23 febbraio 2017
Individuazione delle modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai
Art. 1
Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai
Le erogazioni liberali in denaro versate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dalle persone fisiche a favore dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai e destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 130, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all’importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:
a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, contenente la causale dell’erogazione liberale;
b) ricevuta rilasciata dall’azienda di credito al cliente attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo dell’erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in caso di effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;
c) quietanza liberatoria rilasciata, in caso di effettuazione dell’erogazione con assegno bancario, a nome dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l’importo dell’erogazione liberale; la causale dell’erogazione liberale.
I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.
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