MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 24 febbraio 2020

Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.