MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 24 febbraio 2020
Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- INPS - Messaggio 25 maggio 2020, n. 2162 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 02 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- INPS - Circolare 09 aprile 2020, n. 52 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…