MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 25 gennaio 2019
Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto
Art. 1
Oggetto
1. A decorrere dall’anno 2017 alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari ai 3,64 decimi dell’imposta sul valore aggiunto – IVA afferente all’ambito regionale, determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto.
Art. 2
Quantificazione del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana
1. Il gettito IVA maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d’imposta, è determinato applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l’IVA all’importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all’Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l’incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall’ISTAT.
2. L’ammontare del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1, i decimi di compartecipazione spettanti, pari a 3,64. Tale ammontare è comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell’ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell’acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all’anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.
Art. 3
Modalità di attribuzione del gettito IVA alla Regione Siciliana – Acconto
1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra:
a) l’ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell’esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1203 dell’entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;
b) l’ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP nell’esercizio precedente.
2. La percentuale di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal 1° luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana può richiedere alla Struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata:
a) di interrompere la corresponsione dell’acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilità di riprenderne l’erogazione per l’esercizio stesso. L’interruzione è consentita esclusivamente per un migliore allineamento dell’ammontare degli acconti corrisposti in corso d’anno rispetto alle spettanze previste ed è disposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota;
b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilità di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L’applicazione della percentuale richiesta dalla Regione è consentita esclusivamente per un migliore allineamento dell’ammontare degli acconti corrisposti in corso d’anno rispetto alle spettanze previste ed è disposta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota.
3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall’applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1° luglio, e ne comunica l’ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l’attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell’ordine, ai capitoli e articoli del bilancio Regionale nn. 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l’ammontare dell’acconto corrisposto nell’anno precedente.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l’ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell’anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1203 dell’entrata del bilancio Regionale.
Art. 4
Modalità di attribuzione del gettito IVA alla Regione Siciliana – Conguaglio
1. Per ciascun anno, sulla base dell’ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1203 dell’entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l’ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione.
2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla Struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l’attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio Regionale indicati nell’art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di determinare il conguaglio relativo agli anni 2017 e 2018, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’ammontare dell’acconto corrisposto nell’anno 2017;
b) entro il 28 febbraio 2019, l’ammontare dell’acconto corrisposto nell’anno 2018.
2. L’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l’ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1203 dell’entrata del bilancio regionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con riferimento ai versamenti accreditati nell’anno 2017;
b) entro il 31 maggio 2019, con riferimento ai versamenti accreditati nell’anno 2018.
Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per gli anni 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente decreto.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica al Dipartimento delle finanze l’ammontare del gettito IVA erogato per gli anni 2017 e 2018 alla Regione a titolo di split payment mediante trasferimento da capitolo di spesa. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per gli anni 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente decreto.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi 15 giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l’importo da considerare a titolo di acconto per l’anno 2019 secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del presente decreto.
5. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto per l’anno 2019, una quota percentuale dei versamenti eseguiti a titolo di liquidazione mensile e di split payment tramite modelli F24 e F24 EP, determinata con la metodologia di cui all’art. 3, comma 1 del presente decreto.
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