MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 26 maggio 2017
Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344
Art. 1
Utili da partecipazione e proventi equiparati
1. Agli effetti dell’applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.
2. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare.
3. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare.
4. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
5. L’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all’art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, e alle remunerazioni dei contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico.
7. In caso di utili e proventi equiparati, nonché di remunerazioni erogate da società o enti non residenti, i dati e gli elementi indicati nel comma 5 sono forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell’ente estero, all’intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi.
Art. 2
Plusvalenze e minusvalenze
1. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 58, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
2. Agli effetti dell’applicazione dell’art. 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti indicati all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi.
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