MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 27 aprile 2018
Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014.
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
b) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);
c) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l’Agenzia delle entrate introduce, a partire dall’anno d’imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;
d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016 attuativo dell’art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze», decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell’art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;
g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell’art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015;
i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all’applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi;
m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione, può correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;
n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
Art. 2
Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015
1. In conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente). – 1. Dall’anno d’imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all’Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto, nonché dell’art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell’art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.
2. Dall’anno d’imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all’Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell’art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell’attivazione della funzionalità di compilazione agevolata, rende disponibili all’Agenzia dell’entrate le seguenti funzionalità in cooperazione applicativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3 dell’Allegato B:
a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;
b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l’importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;
c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante può modificare l’importo del documento di spesa o del rimborso e l’indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente può modificare la percentuale di sostenimento della spesa;
d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;
e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonché delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L’esito dell’elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all’Agenzia delle entrate.
4. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:
a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalità di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo;
b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera a) che l’Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.
5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente decreto.
Art. 5-ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata). – 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all’art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente decreto nonché dell’art. 7 del decreto 2 agosto 2016.
Art. 5-quater (Disponibilità all’Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata). – 1. Ad integrazione della fornitura di cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all’art. 5-bis, comma 3, lettera e), secondo le modalità di cui all’Allegato B.
2. Per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all’art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalità di cui all’Allegato B.
Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie). – 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:
a) all’art. 7 del decreto 2 agosto 2016;
b) all’art. 7 del decreto 16 settembre 2016;
c) all’art. 5-ter del presente decreto.
2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell’anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell’anno successivo, il cittadino potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS.
3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall’Allegato A del presente decreto.
4. Le funzionalità del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»
Art. 3
Modalità tecniche per la messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate
1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015, è sostituito dall’Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016
1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
b) all’art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all’art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
c) all’art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
b) all’art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»;
c) all’art. 3, è inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»;
d) all’art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all’art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
e) all’art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO B (1)
Omissis
ALLEGATO C (1)
Omissis
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