MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 27 giugno 2017
Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana
Art. 1
1. Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
2. Nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con protocollo di intesa tra il segretariato generale della giustizia amministrativa e l’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato di cui al presente decreto.
Art. 2
1. Le modalità di versamento previste dall’art. 1 sono osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall’art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
2. L’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
3. La gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell’interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
4. Il ricorso, istruito dall’Amministrazione competente, è trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata dall’interessato.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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