MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 27 giugno 2017
Scissione dei pagamenti – D.L. n. 50/2017
Articolo 1
(Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Articolo 1 (Principi generali)
1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società ivi contemplate, di seguito “pubbliche amministrazioni e società”, e per le quali tali soggetti non sono debitori d’imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 l’imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l’imposta diviene esigibile.”;
b) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.”;
c) all’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo le parole “pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole “e le società”;
2) prima del comma 1 è inserito il seguente:
“01. Le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.”;
3) al comma 1 le parole “Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, annotano” sono sostituite dalle seguenti: “In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare”;
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto.
2-ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, nonché, per le società assicurative, dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.”;
d) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni)
1. in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.
2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Articolo 5-ter (Individuazione delle società)
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, di cui al comma 1 -bis dello stesso articolo 17-ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, del relativo elenco. Le società interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. L’elenco definitivo è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.
3. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
4. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno. Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
5. Nell’ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime.”;
e) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole “pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole “e delle società”;
f) all’articolo 8, dopo le parole “pubbliche amministrazioni” sono inserite le parole “e delle società”.
Articolo 2
(Efficacia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
2. Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.
3. In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l’adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, le società ivi contemplate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell’imposta, entro il 18 dicembre 2017.
4. Per l’anno 2017 i soggetti di cui all’articolo 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
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