MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 27 giugno 2017
Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura – Periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2017 – Periodo di applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2017
Art. 1
I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2017-31 marzo 2017, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2017.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Art. 3
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia.
La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° aprile 2017-30 giugno 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO-31 MARZO 2017
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2017
CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) |
---|---|---|---|
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 11,29 | 18,1125 |
oltre 5.000 | 9,07 | 15,3375 | |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 16,86 | 24,8600 |
oltre 1.500 | 15,45 | 23,3125 | |
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI | fino a 5.000 | 7,60 | 13,5000 |
da 5.000 a 100.000 | 5,48 | 10,8500 | |
oltre 100.000 | 3,52 | 8,4000 | |
FACTORING | fino a 50.000 | 5,12 | 10,4000 |
oltre 50.000 | 2,88 | 7,6000 | |
CREDITI PERSONALI | 10,33 | 16,9125 | |
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE | 10,58 | 17,2250 | |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIOE DELLA PENSIONE | fino a 5.000 | 11,45 | 18,3125 |
oltre 5.000 | 9,33 | 15,6625 | |
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI | fino a 25.000 | 7,65 | 13,5625 |
oltre 25.000 | 6,70 | 12,3750 | |
LEASING IMMOBILIARE | |||
– A TASSO FISSO- A TASSO VARIABILE | 4,06 | 9,0750 | |
3,48 | 8,3500 | ||
LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 7,98 | 13,9750 |
oltre 25.000 | 4,24 | 9,3000 | |
CREDITO FINALIZZATO | 10,05 | 16,5625 | |
CREDITO REVOLVING | fino a 10.000 | 16,37 | 24,3700 |
oltre 10.000 | 12,04 | 19,0500 | |
FINANZIAMENTI RATEALI CON CARTE DI CREDITO | 12,75 | 19,9375 | |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | |||
– A TASSO FISSO- A TASSO VARIABILE | 2,79 | 7,4875 | |
2,43 | 7,0375 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUÒ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.
—
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2015 nonché nelle Istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.
Allegato
NOTA METODOLOGICA
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).
Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori» e «factoring» – i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione – vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 111 del Testo unico bancario.
La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella – che è stata definita sentita la Banca d’Italia – è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia nel luglio 2016 (1).
Le nuove Istruzioni hanno comportato l’introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: all’interno della categoria «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale» viene introdotta una nuova sottocategoria denominata «finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori».
Alle due sottocategorie viene data unica evidenza e viene cambiata la denominazione in «anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all’importazione» e i relativi TEGM sono raggruppati in tre classi di importo (fino a 50.000 €; da 50.000 € a 200.000 €; sopra 200.000 €).
La categoria «credito finalizzato» viene individuata con un’unica distribuzione.
Sono state cambiate le classi di importo relative alla categoria «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione»: fino a 15.000 €; oltre 15.000 €.
La categoria «credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito» viene suddivisa in due distinte sottocategorie di cui viene data separata evidenza: «credito revolving» e «finanziamenti a valere sull’utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito». Della sottocategoria «credito revolving» viene cambiata la classe di importo (fino a 10.000 €; oltre 10.000 €). La sottocategoria «finanziamenti a valere sull’utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito» viene rappresentata con un’unica distribuzione e ne viene cambiata la denominazione in «finanziamenti rateali con carte di credito».
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 180/50, le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa di cui all’art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 108/96. La disposizione del citato art. 54 del D.P.R. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.
Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l’onere trimestrale).
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Rilevazione degli interessi di mora
Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
—
(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/)
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Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 20 dicembre 2019 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2019 - Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 25 giugno 2020 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2020 - Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 26 giugno 2021 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2021 - Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2021
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 23 giugno 2022 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2022. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2022
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 26 giugno 2023 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2023 - Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2023
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 24 dicembre 2020 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio-30 settembre 2020 - Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2021
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