MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 28 febbraio 2018
Modifica del decreto 18 gennaio 2016, recante misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale
Art. 1
Modifiche all’art. 3 del D.M. 18 gennaio 2016
1. All’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui all’art. 2, comma 1 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al comma precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».
Art. 2
Modifiche all’art. 7 del D.M. 18 gennaio 2016
1. All’art. 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l’attuazione del progetto e definisce l’importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.».
Art. 3
Modifiche all’art. 8 del D.M. 18 gennaio 2016
1. All’art. 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti di concessione delle agevolazioni»;
b) al comma 2, le parole «Nel contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «Nei contratti».
Art. 4
Modifiche all’art. 10 del D.M. 18 gennaio 2016
1. All’art. 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo è cosi sostituita: «Modalità di erogazione delle agevolazioni»;
b) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti»; e le parole «mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni»;
c) al comma 2, le parole «del contratto di mutuo agevolato.», sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di concessione delle agevolazioni.»;
d) al comma 3, le parole: «della quota di mutuo agevolato corrispondente», sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni corrispondenti»;
e) al comma 5, le parole: «dal contratto di mutuo agevolato.» sono sostituite dalle seguenti: «dai contratti di concessione delle agevolazioni.».
Art. 5
Modifiche all’art. 13 del D.M. 18 gennaio 2016
1. All’art. 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalla agevolazione e la risoluzione dei contratti di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, nonché delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.».
Art. 6
Esenzione dall’obbligo di notifica
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
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