MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 28 febbraio 2020
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2019
Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale
- Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, indicate nei successivi articoli.
- Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
Art. 2
Modifiche delle territorialità
- Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1.
- Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2.
- Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 3.
- Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BK04U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2019, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 4.
- L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2019, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 5.
Art. 3
Indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale
- Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 6.
Art. 4
Misure di ciclo settoriale
- Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli effetti dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.
Art. 5
Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019
- Le soglie di riferimento dell’indicatore di anomalia «Costo del carburante per chilometro» dell’indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, indicate nell’allegato 32 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono modificate, con riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, secondo quanto riportato nell’allegato 8 al presente decreto.
- La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia «Costo del carburante al litro» dell’indice sintetico di affidabilità fiscale AG90U, indicate nell’Allegato 40 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, sono determinate, con riferimento all’applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettivamente, nella misura di 0,55 e 0,63. Per l’individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al 2019, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
- La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia «Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta» dell’ISA BG68U, indicate nell’allegato 30 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 sono determinate, per l’applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispettivamente, nella misura di 1,12 e 1,40. Tali soglie fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi disponibili per il 2019 dal Ministero dello sviluppo economico e tengono conto della modalità di erogazione del servizio (self service/servito) e dell’utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto.
- Le note tecniche e metodologiche che riportano gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui agli allegati 84 e 109 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e all’allegato 90 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 e quella relativa ai dati che l’Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’allegato 96 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019, sono integrate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 9.
Art. 6
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
- Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, non si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 7
Programma informatico di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
- Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.
Allegati
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE