MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 29 agosto 2018
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 1
Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione
Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 5.1 le parole «del Patto di stabilità interno (PSI)» sono sostituite dalle seguenti«di finanza pubblica»;
b) al paragrafo 5.3 le parole «del Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti«di finanza pubblica»;
c) al paragrafo 7, lettera g). le parole «del Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti«dei vincoli di finanza pubblica»;
d) al paragrafo 8.1 sono eliminate le parole«le disposizioni del patto di stabilità interno e con»;
e) al paragrafo 8.2, lettera i), le parole «ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle seguenti«al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
f) al paragrafo 8.2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera«i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;»;
g) al paragrafo 8.2, Parte 1, sono eliminate le seguenti parole«Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa»;
h) al paragrafo 8.2, Parte 1, le parole «del Patto di Stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti«degli obiettivi di finanza pubblica»;
i) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali» sono sostituite dalle seguenti«al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
j) al paragrafo 8.2, Parte 2, le parole «Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del decreto-legge 98/2011 – legge 111/2011» sono sostituite dalle seguenti«Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007.
Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.
Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.
In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall’art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali:
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”»;
k) al paragrafo 9.3, lettera l), le parole «della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti«di verifica dei vincoli di finanza pubblica»;
l) al paragrafo 9.5 le parole «128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti«21 del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
m) dopo il paragrafo 11 è inserito il seguente paragrafo:«12. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ricadenti nei rispettivi territori, resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
Art. 2
Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
Al paragrafo 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modifiche:
a) dopo le parole «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.» sono inserite le seguenti«Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie»;
b) dopo le parole «Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato» sono inserite le seguenti«effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente»;
c) le parole «che deve essere ridotto» sono sostituite dalla seguente«e,»;
d) dopo le parole «in occasione del rendiconto» sono inserite le seguenti«dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa».
Art. 3
Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria
Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il paragrafo 4.4, è sostituito dai seguenti:
«4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell’esercizio sono sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.
4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è «sterilizzato» annualmente mediante l’imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l’imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l’ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell’ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc..»;
b) al paragrafo 4.22 le parole «in quanto l’applicazione del» sono sostituite dalle seguenti«con riferimento alle partecipazioni valutate con il»;
c) al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite dalle seguenti«6.1.3 b) che produce»;
d) al paragrafo 4.22, dopo le parole «medesimi effetti del fondo.» sono inserite le seguenti«Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l’accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria»;
f) Al paragrafo 6.1.3, lettera a) le parole «Nel caso in cui non risulti possibile» sono sostituite dalle seguenti«Nell’esercizio in cui non risulti possibile»;
g) Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole «la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto,» sono sostituite dalle seguenti«le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell’ambito delle scritture di assestamento dell’esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell’ultimo rendiconto della gestione:
1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall’ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa 26;
2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell’ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all’utilizzo del metodo del patrimonio 27».
26 Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell’ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 100.000 e il costo storico era pari a 120.000, si registra:
1.2.3.01.04.01.001Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | a | 2.2.9.99.01.01.001Fondo perdite società partecipate | 20.000 |
27 Ad esempio, se nello stato patrimoniale dell’ultimo rendiconto approvato, le partecipazioni in società controllate erano iscritte per un valore pari a 120.000 e il costo storico era pari a 100.000, si registra:
4.2.1.01.01.001Svalutazioni di partecipazioni | a | 1.2.3.01.04.01.001Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | 20.000 |
In presenza di riserve del patrimonio netto vincolate all’utilizzo del metodo del patrimonio, è possibile la seguente registrazione:
2.1.2.02.01.01.001Riserve da rivalutazione | a | 1.2.3.01.04.01.001Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali | 20.000 |
h) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto»» sono inserite le seguenti«, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.»;
i) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «Si rinvia all’esempio n. 13.» sono inserite le seguenti«In attuazione dell’art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.»;
j) al paragrafo 7.2 sono soppresse le seguente parole«I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili «Conti d’Ordine»e «, prevista dall’art. 2424, comma 3, codice civile,».
Art. 4
Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
Al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il paragrafo 6 è inserita l’Appendice tecnica e l’Esempio n. 1, riportata in allegato al presente decreto.
Art. 5
Allegato 6 – Piano dei conti integrato
Al piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.002;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.003;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.004;
– Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.999;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie E.3.02.02.01.002;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie E.3.02.02.01.003;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie E.3.02.02.01.004;
– Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie E.3.02.02.01.999;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese E.3.02.03.01.002;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese E.3.02.03.01.003;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese E.3.02.03.01.004;
– Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese E.3.02.03.01.999;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.002;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.003;
– Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.004;
– Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.999;
– Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali E.5.01.01.05.000;
– Alienazioni di partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.001;
– Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.002;
– Alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.05.003;
– Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati U.1.10.01.05.000;
– Accantonamenti al fondo perdite società partecipate U.1.10.01.05.001;
– Accantonamenti al fondo o perdite enti partecipati U.1.10.01.05.002;
– Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.005;
– Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.000;
– Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA controllate incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.001;
– Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.002;
– Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre PA incluse nelle Amministrazioni Locali U.3.01.01.05.003;
– Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie U.3.04.09.00.000;
– Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie U.3.04.09.01.000;
– Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie U.3.04.09.01.001.
2) sono cancellate le seguenti voci:
– Imposta di bollo E.1.01.01.34.000;
– Imposta di bollo riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione E.1.01.01.34.001;
– Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.34.002;
– Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.001;
– Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie E.3.02.02.01.001;
– Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese E.3.02.03.01.001;
– Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.001;
– Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare U.1.03.02.09.002.
b) al piano dei conti economico di cui all’allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
– 1.4.2.01.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche;
– 1.4.2.01.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche;
– 1.4.2.01.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche;
– 1.4.2.01.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche;
-1.4.2.02.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie;
– 1.4.2.02.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie;
– 1.4.2.02.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie;
– 1.4.2.02.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie;
– 1.4.2.03.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese;
– 1.4.2.03.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese;
– 1.4.2.03.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese;
– 1.4.2.03.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese;
– 1.4.2.04.01.002 Multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle Istituzioni Sociali Private;
– 1.4.2.04.01.003 Multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle Istituzioni Sociali Private;
– 1.4.2.04.01.004 Multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private;
– 1.4.2.04.01.999 Altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private;
– 2.3.1.01.05.999 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni;
– 2.4.2.01.01.002 Accantonamenti al fondo perdite società partecipate;
– 2.4.2.01.01.003 Accantonamenti a fondo perdite enti partecipate;
– 2.4.2.01.01.999 Accantonamenti per altri rischi;
– 5.1.4.04.05 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.1.4.04.05.001 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.1.4.04.05.002 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.1.4.04.05.003 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.2.4.04.05 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.2.4.04.05.001 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.2.4.04.05.002 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 5.2.4.04.05.003 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
2) sono cancellate le seguenti voci:
– 1.4.2.01.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche;
– 1.4.2.02.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie;
– 1.4.2.03.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
– 1.4.2.04.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private;
– 2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi;
3) è modificata la descrizione della seguente voce:
– 2.3.1.02.01.007 Oneri per il personale in quiescenza;
c) al piano dei conti patrimoniale di cui all’allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
– 1.2.3.01.12 Partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.12.01 Partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.12.01.001 Partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.13 Partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.13.01 Partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.13.01.001 Partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.14 Partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.14.01 Partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.2.3.01.14.01.001 Partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.3.2.02.10.01.012 Crediti da Alienazione di partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.3.2.02.10.01.013 Crediti da Alienazione di partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locali;
– 1.3.2.02.10.01.014 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre PA incluse nelle Amministrazioni locali;
– 2.2.9.99.01 Fondo perdite società e enti partecipati;
– 2.2.9.99.01.01 Fondo perdite società e enti partecipati;
– 2.2.9.99.01.01.001 Fondo perdite società partecipate;
– 2.2.9.99.01.01.002 Fondo perdite enti partecipati;
– 2.4.3.01.02.99 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni;
– 2.4.3.01.02.99.999 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni;
– 3.1.1.01.08 Creditori per impegni su esercizi futuri;
– 3.1.1.01.08.01 Creditori per impegni su esercizi futuri;
– 3.1.1.01.08.01.001 Creditori per impegni su esercizi futuri;
– 3.1.1.02.02 Creditori per Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare;
– 3.1.1.02.02.01 Creditori per Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare;
– 3.1.1.02.02.01.001 Creditori per Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare;
2) sono cancellate le seguenti voci:
– 2.1.2.04.99 Altre riserve indisponibili.
– 2.1.2.04.99.99 Altre riserve indisponibili
– 2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili
3) è modificata la denominazione delle seguenti voci:
– 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche;
– 3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di imprese controllate;
– 3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di imprese partecipate;
– 3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre imprese;
4) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce è attribuito il codice CO 1
– 3.1.1.02.01.01.001 Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare;
5) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voce è attribuito il codice CO 2:
– 3.1.2.02.01.01.001 Beni di terzi in uso;
– 3.1.2.02.02.01.001 Depositanti beni;
6) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voce è attribuito il codice CO 3:
– 3.1.2.01.01.01.001 Beni dati in uso a terzi;
– 3.1.2.01.02.01.001 Depositari beni propri;
7) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voce è attribuito il codice CO 4:
– 3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche;
– 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche;
– 3.1.3.01.03.01.001 Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche;
– 3.1.3.01.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche;
8) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voce è attribuito il codice CO 5:
– 3.1.3.02.01.01.001 Fidejussioni per conto di imprese controllate;
– 3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di imprese controllate;
– 3.1.3.02.03.01.001 Altre garanzie per conto di imprese controllate;
– 3.1.3.02.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate;
9) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voce è attribuito il codice CO 6:
– 3.1.3.03.01.01.001 Fidejussioni per conto di imprese partecipate;
– 3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di imprese partecipate;
– 3.1.3.03.03.01.001 Altre garanzie per conto di imprese partecipate;
– 3.1.3.03.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate;
10) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voce è attribuito il codice CO 7:
– 3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre imprese;
– 3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre imprese;
– 3.1.3.04.03.01.001 Altre garanzie per conto di altre imprese;
– 3.1.3.04.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese.
11) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguente voce è attribuito il codice P C:
– 2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto.
Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2019 e, con la medesima decorrenza, le modifiche del piano dei conti finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono recepite nell’allegato A decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 giugno 2016, concernente l’adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, al piano dei conti integrato. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del predetto decreto 9 giugno 2016, di tale aggiornamento è data comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto dall’art. 5, comma 2.
Allegato
APPENDICE TECNICA
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 07 settembre 2020 - Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 16 marzo 2020 - Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 27 dicembre 2021 - Recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 19 marzo 2020, n. 1160 - Comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); b) di un processo produttivo in serie caratterizzato…
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 21 aprile 2023 - Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…