MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 29 aprile 2022
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2021
Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 2 febbraio 2021 e 21 marzo 2022, indicate nei successivi articoli.
2. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
Art. 2
Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al fine di tenere conto, in base all’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 5.
Art. 3
Indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale
1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2.
2. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.
Art. 4
Misure di ciclo settoriale
1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, degli effetti dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 3.
2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.
Art. 5
Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021 e 21 marzo 2022
1. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021 e 21 marzo 2022 sono integrate, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021, secondo quanto riportato nell’allegato 4.
Art. 6
Modifiche delle territorialità
1. L’aggiornamento dell’analisi territoriale del «Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF» a seguito della istituzione di un nuovo comune e della modifica di alcune province nel corso dell’anno 2021, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. Tale aggiornamento è individuato anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.
2. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale e provinciale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2021, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 6.
3. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale CK04U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2021, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.
4. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale CM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialità dei Factory outlet center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 8.
5. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale CG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2021, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 9.
6. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG72U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2021, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 10.
Art. 7
Programma informatico di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.
Art. 8
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:
a) esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 11;
b) hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019.
2. La metodologia seguita per individuare l’ulteriore ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma precedente è riportata nell’allegato 12.
3. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.
Allegati
(omissis)
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