MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 29 dicembre 2017
Finanziamento Organismo italiano di contabilità
Art. 1
(Definizione della maggiorazione dei diritti di segreteria)
1. Ai fini del concorso delle imprese al finanziamento per l’anno 2018 dell’Organismo italiano di contabilità (OIC), ai sensi del comma 3, dell’articolo 9- ter, del decreto legislativo 28.02.2005, n. 38, le voci 2.1) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,70.
2. Alla maggiorazione di € 2,70 per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2018 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla voce 2) nelle note al decreto 17 luglio 2012 sopra indicato.
Art. 2
(Modalità di corresponsione delle relative somme all’OIC)
1. Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2 della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull’apposito conto costituito presso l’Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere.
2. Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1 della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, la maggiorazione prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2018. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa camera per i depositi di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno 2018 ed entro il 31 dicembre 2018 l’Unione italiana delle camere di commercio versa all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme di cui ai precedenti commi 1 e 2 nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2018 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00.
4. L’Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in merito alle somme erogate all’Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2018 che restano vincolate sul conto.
Il presente decreto, che sarà comunicato alle camere di commercio e pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, si applica con effetti dal 1° gennaio 2018.