MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 3 agosto 2017
Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
Art. 1
Revisione DM 8 giugno 2011
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2:
1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i componenti di cui al primo periodo, imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura»;
2) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura»;
b) all’art. 5:
1) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l’importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell’art. 112 del testo unico»;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»;
c) all’art. 7, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura».
Art. 2
Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il bilancio in base a codice civile, diverse dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile
1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui:
a) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli:
1) art. 2, commi 1, 2 e 3;
2) art. 3:
i. commi 1, 3 e 4;
ii. comma 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile e soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi e, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi;
b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli:
1) art. 2, comma 2;
2) art. 3, comma 1, per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16;
3) art. 5;
4) art. 7, commi 2, 3 e 4;
5) art. 9, per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all’OIC 31.
Art. 3
Clausola di salvaguardia per comportamenti non coerenti
1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall’applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
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