MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 30 gennaio 2018
Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
2. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano le disposizioni previste dall’art. 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
5. Considerata la sperimentalità dell’adempimento, non sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione pre-compilata.
6. Al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, con successivo decreto saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.
Art. 2
Modalità di trasmissione telematica
1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
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