MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 30 luglio 2013, n. 123
Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, svolte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le quali richiedere un contributo all’utente.
2. L’ammontare del contributo è stabilito da convenzioni ovvero da apposite determinazioni e deve tener conto dei costi sostenuti in riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata.
3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
4. Il trenta per cento degli introiti è riassegnato ai pertinenti capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio ed incrementa le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
Art. 2
Aggiornamento e revisione dei contributi
1. I contributi di cui al presente regolamento sono soggetti a revisione e possono essere aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Art. 3
Prestazioni soggette a contributi
1. Sono individuate, ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, le seguenti attività per le quali può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati:
a) ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti pubblici, applicabili mediante l’istituto della delegazione, effettuate a favore di associazioni, fondi previdenziali, istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari;
b) copie ed estratti di documenti di archivio effettuati per ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio finalizzato alla predisposizione di lavori destinati ad essere commercializzati;
c) accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati;
d) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell’Amministrazione per ragioni non di ufficio.
2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto a), del presente articolo non sono ricomprese le organizzazioni sindacali a favore delle quali vengono disposte le trattenute sindacali.
3. Riguardo all’accesso alle informazioni e documenti di cui al comma 1, punto c), del presente articolo, restano ferme le previsioni in materia di consultazione senza oneri da parte delle pubbliche amministrazioni degli archivi informatici ai fini dell’acquisizione d’ufficio di dati di cui all’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e le previsioni relative all’accesso alle banche dati, senza oneri, quando l’utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento di compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Art. 4
Ulteriori prestazioni
1. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, potranno essere individuati ulteriori prestazioni non ricomprese nell’articolo 3 del presente regolamento, aventi le caratteristiche prescritte dall’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non comprese nel presente regolamento.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 ottobre 2013, n. 251.
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