MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 30 novembre 2013

Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni

Art. 1

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società, come fissata dalle disposizioni legislative vigenti, è aumentata di 1,5 punti percentuali.

2. Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento delle aliquote dell’accisa, dall’articolo 61, comma 1, lett. e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2014, è disposto l’ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l’anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l’anno 2016; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2013, n. 282.