MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 30 ottobre 2013
Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l’anno 2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell’articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
Articolo unico
1. I comuni di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l’anno 2012 l’obiettivo del patto di stabilità interno, comunicano entro il termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro di cui necessitano per sostenere nell’anno 2013 spese inderogabili connesse a:
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell’anno 2012;
b) donazioni modali private ricevute in anni precedenti al 2013 con riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati nel 2013.
Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente.
Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi disponibili, la parte residuale è attribuita ai comuni di cui al comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell’obiettivo di un importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata nel triennio 2007-2009.
2. Le Province di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l’anno 2012 l’obiettivo del patto di stabilità interno, comunicano entro il termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro, di cui necessitano per sostenere nell’anno 2013 spese inderogabili connesse a:
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell’anno 2012;
b) ordinanze di protezione civile inerenti ad eventi sismici, dissesti idrogeologici, conseguenze di maltempo e avversità atmosferiche, per la parte non coperta da risorse regionali o nazionali.
Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente.
Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi disponibili, la parte residuale è attribuita alle province di cui al comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell’obiettivo di un importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata nel triennio 2007-2009.
3. La Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 ottobre 2013, pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti locali e dei relativi spazi finanziari attribuiti e aggiorna gli obiettivi di ciascun ente locale interessato dal presente decreto.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 gennaio 2014, n. 14.
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