MINISTERO FINANZE – Risoluzione 17 aprile 2020, n. 3/DF
Atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di rateazione delle somme dovute.
Quesito
Con la nota in riferimento si chiedono chiarimenti in merito alla regolamentazione da parte dei comuni delle modalità di rateazione, disciplinate dai commi da 796 a 801 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del medesimo art. 1.
Va preliminarmente affermato, al riguardo, che lo stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono concedere la rateazione in discorso. Tali modalità, però, possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Pertanto, poiché la riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
Detti principi sono stati, infatti, recepiti sia dallo stesso art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall’articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Tale assunto è confermato anche dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Si veda a questo proposito l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, citata peraltro nella risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002, ove si statuisce espressamente che “il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)”.
Del resto, il comma 796 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce alcune modalità di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo da applicarsi “in assenza di una apposita disciplina regolamentare”. Il successivo comma 797 dispone che “l’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”. Giova richiamare l’attenzione sull’appena citata durata massima disposta dal comma 797, in quanto si ritiene che sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.
Le considerazioni appena svolte, ovviamente, devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali.
Una fondamentale precisazione va svolta nel caso in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all’art. 1 del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; in tal caso, infatti, a norma dell’art. 1, comma 785 della legge n. 160 del 2019, all’agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all’agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Va comunque rammentato che il comma 1-bis, dell’art. 26 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l’applicazione del citato art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione, sempre a norma del comma 1-bis in discorso, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
Va confermata, quindi, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1-bis del D. Lgs. n. 46 del 1999.
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