MINISTERO FINANZE – Risoluzione 21 settembre 2021, n. 7/DF

Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021

Pervengono numerosi quesiti con i quali si chiedono chiarimenti in ordine alla decorrenza dell’obbligo di utilizzare, ai fini dell’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in avanti, per brevità, “Ministero”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto in oggetto (d’ora in avanti, per brevità, “decreto”). Viene, in particolare, domandato se tale formato debba essere rispettato anche per la trasmissione delle delibere relative all’anno d’imposta 2021, che è stata già eseguita da numerosi enti.

Occorre preliminarmente rammentare che detto invio deve avvenire, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it.

Tale pubblicazione, in esito alle modifiche del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recate dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all’autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d’imposta (NOTA 1).

Con riferimento, invece, ai tributi delle province e delle città metropolitane, la pubblicazione sul sito internet dipartimentale costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta RC auto) (NOTA 2), mentre svolge una finalità meramente informativa per i restanti prelievi.

Al fine di garantire una migliore fruibilità degli atti di cui si tratta da parte dei contribuenti e degli intermediari – rendendo possibile, in particolare, il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti tributari – e di assicurare, al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici, il decreto in commento, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell’effettuare il predetto invio telematico.

Ciò premesso, considerato che al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata, l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021, né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.

Si ritiene altresì opportuno precisare che, una volta che sarà operativo, a far data dell’anno d’imposta 2022, il sistema di controlli informatici delineato dal decreto, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus di cui alla lett. a) del punto n. 3 dell’Allegato A, un impedimento alla pubblicazione, da parte del Ministero, della delibera o del regolamento sul sito internet www.finanze.gov.it e alla conseguente acquisizione di efficacia.

Tanto risponde all’esigenza di assicurare, conformemente all’espresso disposto dell’ultimo periodo dello stesso comma 15-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, un’attuazione graduale dell’obbligo di attenersi al formato elettronico in questione in modo da consentire agli enti locali di adeguare le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti.

In caso di esito negativo dei controlli, del quale l’ente locale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto, viene informato mediante apposita comunicazione tramite PEC che specifica la tipologia di anomalia riscontrata, non è pertanto richiesto alcun ulteriore adempimento ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet, che verrà in ogni caso eseguita, a cura del Ministero, nell’ottica di assicurare l’acquisizione di efficacia dell’atto.

Note:

(1) Attribuiscono, in particolare, valore costitutivo alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle delibere e dei regolamenti comunali in materia tributaria le seguenti disposizioni: art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’imposta municipale propria (IMU); art. 13, commi 15-ter e 15-quater, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispettivamente, per la tassa sui rifiuti (TARI) e per l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco; art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l’addizionale comunale all’IRPEF.

(2) La previsione in ordine alla pubblicità costitutiva delle delibere concernenti l’imposta RC auto è contenuta nell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.