MINISTERO FINANZE – Risoluzione 22 maggio 2020, n. 4/DF
Art. 18 del Regolamento 11 settembre 2000, n. 289 relativo agli obblighi degli iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Revisione annuale – Art. 103 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – Art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – Quesito
Con il quesito indicato in oggetto è stata chiesta, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la proroga del termine del 31 marzo previsto dall’art. 18, del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, recante il “Regolamento relativo all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”.
In particolare, l’art. 18 in questione al comma 1 prevede che gli iscritti nell’albo sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione.
Il successivo comma 2 stabilisce che “Gli iscritti nell’albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano” alla medesima Direzione “il bilancio d’esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
Detti obblighi sono prescritti ai fini del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo ai sensi dell’art. 3, comma 3 dello stesso regolamento.
In ordine al rispetto dei termini di tale procedimento, bisogna far presente che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 103 stabilisce in via generale la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
In particolare, il comma 1 dispone che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
In merito a tale ultimo termine, si deve evidenziare che lo stesso è stato successivamente prorogato al 15 maggio 2020 per effetto dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in corso di conversione.
Al riguardo, occorre precisare che nell’ambito applicativo della disposizione di cui al menzionato comma 1 dell’art. 103, rientra anche il termine del 31 marzo fissato per la procedura di revisione dei requisiti prescritta all’art. 18 del citato Regolamento. Per cui, ai fini del computo dello stesso per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020 (poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica), atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Si deve, altresì, aggiungere, per un inquadramento sistematico di tale regime di sospensione e di proroghe, che il successivo comma 2 del medesimo art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Per effetto della norma appena riportata, quindi, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In ogni caso, vale la pena di precisare che l’art. 19 in discorso prevede anche la possibilità di sostituire l’attestazione con un’apposita autocertificazione.
Atteso dunque che l’effettuazione dell’adempimento di cui all’art. 18 del D.M. n. 289 del 2000, deve essere resa nel termine sopra riportato, occorre comunque considerare che la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali, disposta dall’art. 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha fissato al comma 807 nuove misure minime di capitale e al successivo comma 808 ha richiesto, entro il 31 dicembre 2020, l’adeguamento alle condizioni e alle misure minime di cui al citato comma 807.
Per cui, limitatamente alla sussistenza di quest’ultimo requisito, sarà onere degli iscritti di provvedere successivamente alla necessaria integrazione della dichiarazione già resa, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ai fini del completamento del procedimento di verifica annuale dell’iscrizione nell’albo.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, emerge quindi che la conclusione del suddetto procedimento per l’anno 2020 da parte della Direzione preposta è condizionata da tale ultima circostanza, la quale comporta che l’istruttoria avviata a seguito della dichiarazione si concluderà solo dopo l’integrazione del requisito relativo al capitale sociale.
Tale scansione temporale degli adempimenti richiesti agli iscritti nell’albo consente il rispetto delle prescrizioni di cui al citato art. 103, comma 1, del D. L. n. 18 del 2020, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.
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